La valutazione del rischio incendio, redatta ancora ai sensi del d.m. 10/03/1998, costituisce parte integrante del DVR di cui agli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08; il decreto del 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze.
La valutazione in questione è un procedimento attraverso il quale a partire dall’analisi delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e dei processi che si svolgono al loro interno vengono definiti il livello di rischio di incendio, le azioni e le misure necessarie per ridurlo al minimo. In questo contesto assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile.
La responsabilità della stesura della valutazione ricade sul datore di lavoro o sul dirigente da lui delegato allo scopo, eventualmente coadiuvati dall’RSPP aziendale; le variabili che devono essere tenute in conto sono innanzitutto della attività aziendali, poi la natura dei materiali immagazzinati e manipolati, la presenza di attrezzature che possano generare inneschi, la infiammabilità dei materiali costruttivi e degli arredi ed il numero di persone presenti nonché della loro capacità di allontanarsi celermente in caso di emergenza.
Dal punto di vista prettamente operativo, la valutazione globale del rischio incendio può essere scomposta in quattro passaggi fondamentali:
- studio delle caratteristiche del sistema;
- identificazione dei possibili scenari d’incendio;
- identificazione delle conseguenze;
- valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.
Sulla base dell’analisi emersa dalla valutazione, ciascun luogo di lavoro viene inserito in una categoria di rischio. Si tratta di luoghi di lavoro a rischio di incendio basso, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata; luoghi di lavoro a rischio di incendio medio, dove sono presenti sostanze infiammabili o condizioni locali e di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata; infine, luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato, cioè quelli in cui per le loro caratteristiche sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale ci sono forti probabilità di propagazione delle fiamme.
E’ importante sottolineare che gli enti ed i privati responsabili delle attività che ricadono nelle categorie di rischio medio e alto sono obbligati a chiedere al locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, nel caso in cui queste possano recare un aggravio delle condizioni di sicurezza preesistenti.