VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Dalla definizione riportata nel D. Lgs. 81/08, che li caratterizza come “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato” si può facilmente intuire come gli agenti chimici siano di per sè parte della nostra esistenza quotidiana: dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti. Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro ed un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte in modo del tutto inconsapevole.

Le norme riguardanti tutti gli aspetti concernenti la valutazione del rischio chimico si trovano nel D. Lgs. 81/08, in particolare nel titolo IX. Si articola in tre parti distinte, ciascuna relativa ad un ambito di applicazione specifico: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’amianto.

Al fine di compiere una valutazione accurata sono disponibili due diversi protocolli, entrambi riconosciuti come efficaci dall’Unione Europea. Si tratta del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) e del regolamento CLP (Classification Labelling Packaging).

A prescindere dalla linea guida utilizzata per la valutazione del rischio chimico, l’esito della valutazione dovrà risultare o “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, o “non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”. In questo secondo caso il datore di lavoro dovrà necessariamente adottare tutte le misure preventive e le disposizioni come definito negli articoli 225 e 226 del decreto.

Il processo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si articola su tre fasi fondamentali. Il primo passo è costituito dalla valutazione del pericolo. Alla base vi è un’attenta e scrupolosa analisi della scheda di sicurezza del prodotto, in cui sono elencate e descritte tutte le proprietà intrinseche di pericolo della sostanza oggetto della valutazione.

Segue una valutazione dell’esposizione. Deve tenere conto delle modalità attraverso le quali i lavoratori esposti possono entrare in contatto con la sostanza, della frequenza di utilizzo, della quantità massima e di valutazioni ambientali e rilevazioni biologiche volte a determinare il grado di presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e l’eventuale assorbimento da parte dell’organismo.

Il passaggio finale è la caratterizzazione del rischio. Sulla base dei risultati risultati emersi dalle due fasi precedenti, il datore di lavoro elabora una serie di misure preventive, protettive e di sorveglianza sanitaria, volte ad eliminare o ridurre la possibilità di esposizione dei lavoratori alla sostanza nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, oltre a monitorarne la presenza e la diffusione.