L’articolo 271 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione del rischio, valuti anche il rischio biologico. La definizione di agente biologico proposta nello stesso decreto risulta giustamente molto ampia, classificando come tale “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
All’interno di questa dicitura ricadono quindi tutti gli organismi, cellulari o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi e anche delle relative tossine. Si tratta di entità biologiche largamente diffuse in qualsiasi ambiente e in certi luoghi di lavoro come laboratori, ospedali, aziende farmaceutiche, agroalimentari e di smaltimento rifiuti, costituiscono un rischio estremamente significativo.
La valutazione deve tenere conto di una serie di punti essenziali: la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana, l′informazione sulle malattie che possono essere contratte, i potenziali effetti allergici e tossici; deve raccogliere e prendere in considerazione eventuali informazioni riguardanti una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all′attività lavorativa svolta, oltre a potenziali ulteriori situazioni rese note dall′autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio. Infine deve eplorare la possibilità di interazione e sinergia tra agenti biologici appartenenti a gruppi diversi.
Il documento deve inoltre riportare in maniera esauriente quali sono le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, il numero dei lavoratori addetti alle fasi che espongono ad agenti biologici e le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, dev’essere inclusa una descrizione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, delle misure preventive e protettive applicate ed il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico che rientri nei gruppi 2, 3 o 4 (agenti ccon alte probabilità di causare malattie nei lavoratori e di diffondersi nell’ambiente), nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
Ai fini della valutazione il datore di lavoro deve applicare i principi di buona prassi microbiologica, ed adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle caratteristiche specifiche della sua realtà produttiva.
Lo stesso datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell′attività produttiva che siano significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, una volta trascorsi tre anni dall′ultima valutazione.