VALUTAZIONE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Le radiazioni ottiche artificiali sono normate dal Capo V del Titolo XVIII del D. Lgs. 81/08. Con questa dicitura si fa riferimento a tutte le radiazioni ottiche che presentano lunghezza d’onda tra 1 nm e 1 mm, ossia considerando lo spettro compreso tra le radiazioni ultraviolette e quelle infrarosse; in sostanza lo spettro delle radiazioni ottiche artificiali si trova compreso tra quello elettromagnetico da una parte e quello delle radiazioni ionizzanti dall’altro.

Il rischio dovuto a questo tipo di radiazioni è molto diffuso perchè diffuse sono le potenziali fonti presenti negli ambienti di lavoro, in particolare in determinate realtà produttive. Alcuni esempi di lampade che le emettono sono quelle utilizzate per la sterilizzazione, l’abbronzatura, l’essiccazione di inchiostri ed il riscaldamento; altre fonti sono l’attività di saldatura dei metalli ad arco o a gas, il taglio al plasma, i forni di fusione, i laser.

I potenziali danni per l’uomo riguardano essenzialmente due organi, cioè l’occhio e la cute, e si manifestano sotto forma di ustioni o fotosensibilizzazione.

La valutazione delle radiazioni ottiche artificiali spetta al datore di lavoro e dev’essere condotta sulla base delle linee guida della Commissione elettrotecnica internazionale nel caso dei laser, oppure della Commissione internazionale per l’illuminazione e del Comitato europeo di normazione per le radiazioni incoerenti. Per tutti gli altri casi ancora non regolati, il riferimento da seguire sono i dati tecnici forniti dal fabbricante dello strumento.

Ci sono una serie di elementi di cui la valutazione deve tenere conto. Innanzitutto il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, così come i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215 del D. Lgs. 81/08; poi qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio oppure dovuti alle interazioni tra le stesse radiazioni ottiche ed eventuali sostanze chimiche ed anche qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco. Inoltre deve considerare l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche, quindi le dimensioni della protezione e prevenzione. Per quanto possibile, deve tener conto delle informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate. Dev’essere valutata la combinazione di eventuali sorgenti multiple di esposizione. Infine, se dovesse trattarsi del caso specifico, deve seguire la classificazione dei laser stabilita dalla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; sempre, invece, le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

Le sorgenti di radiazioni vanno poi classificate come giustificabili, cioè tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate nell’ambito della valutazione dei rischi, oppure non giustificabili, nel qual caso occorre fare riferimento alle specifiche tecniche fornite dal costruttore ed adottare le misure di prevenzione e protezione appropriate.