PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il piano operativo di sicurezza, più conosciuto attraverso l’acronimo POS, è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08. È obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di un cantiere edile redigano, prima d’iniziare i lavori, il proprio POS.

Il compito di redigere il documento spetta al datore di lavoro. Il documento deve riportare necessariamente una serie di informazioni e contenuti minimi, relative al cantiere nel quale opera l’impresa e valutazioni precise dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori. Il piano operativo di sicurezza non è, tuttavia, un semplice adempimento amministrativo: deve essere considerato dagli addetti dell’impresa come un supporto prezioso contenente utili indicazioni per prevenire, o limitare al massimo, i rischi per la loro salute. Il POS, inoltre, deve fornire, in maniera dettagliata, tutte le prassi che i lavoratori devono seguire per mantenere alti i livelli di sicurezza in cantiere.

Le specifiche del Piano Operativo di Sicurezza sono contenute nell’Allegato XV del decreto.

Per essere esauriente, il documento contenere una serie di elementi ben precisi. Innanzitutto, deve riportare tutti i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono i nominativi del datore di lavoro, del direttore del cantiere oltre che di rspp, medico competente, rappresentante dei lavoratori, addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti per conto della stessa impresa.

Poi devono essere indicate le mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata dall’impresa, una descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro, un elenco completo di tutte le sostanze pericolose, le attrezzature e i macchinari (dispositivi di protezione individuale dati in dotazione ai lavoratori, ponteggi, ponti su ruote a torre o altre opere provisionali).

Dev’essere inserito anche l’esito del rapporto di valutazione del rumore.

Vanno considerate eventuali misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, oltre alle procedure complementari e di dettaglio richieste dallo stesso PSC.

Infine, dev’essere inclusa la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.