PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è definito dall’ art. 100 del Testo Unico della Sicurezza D.lgs 81/08 come una una “relazione tecnica” del Coordinatore della Sicurezza che contiene “prescrizioni” in relazione alla complessità dell’opera da eseguire.

E’ il documento in cui sono contenute tutte le informazioni che caratterizzano l’opera da realizzare, le prescrizioni ovvero le indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale, la stima dei costi della sicurezza sul lavoro e gli allegati del caso come grafici o diagrammi.

E’ redatto dal coordinatore per la progettazione ed è parte integrante del contratto d’appalto ed è lo strumento per la programmazione e la gestione della sicurezza in cantiere, specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile.

Il PSC deve essere aggiornato ogni qual volta in cantiere avvengono variazioni sia per i contenuti dei lavori (nuove lavorazioni non previste originariamente) sia nei tempi di realizzazione (non conformità con il programma dei lavori) sia nei soggetti che li eseguono (frazionamento di fasi lavorative in più imprese, originariamente assegnabili ad una singola).

Deve necessariamente contenere:

  • L’ identificazione e la descrizione dell’opera.
  • L’indicazione dei soggetti con compiti di sicurezza.
  • Una relazione circa l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi.
  • Prescrizioni operative, misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
  • Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
  • Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
  • L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
  • La durata prevista delle lavorazioni.
  • La stima dei costi della sicurezza.