Le vibrazioni costituiscono un rischio significativo per i lavoratori. Con vibrazioni si intendono i movimenti oscillatori di un corpo o di una parte di esso o, più semplicemente, di una particella intorno ad una posizione di equilibrio. Sono divise in due tipologie a seconda dell’are del corpo che interessano.
In base alle delle definizioni riportate nell’articolo 200 del D. Lgs. 81/08 le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono considerate come “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”.
Tra le conseguenze riscontrate più di frequente ci sono angioneurosi, neuropatie periferiche, sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori, osteoartropatie dei polsi e gomiti, patologie muscolo-tendinee degli arti superiori.
Ci sono poi una serie di patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore caratteristiche, come tendinopatie infiammatorie e degenerative della spalla, gomito, polso e mano, sindromi da compressione dei nervi periferici, cisti tendinee, borsiti.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero invece sono considerate, sempre nel Testo Unico, come “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi al rachide”. Le conseguenze sulla salute tipiche di questo secondo tipo di vibrazioni sono disturbi e patologie del rachide lombare e del distretto cervicobrachiale, effetti sugli apparati cocleo-vestibolare, gastroenterico, circolatorio, urogenitale, lombalgie, discopatie e ernie discali del tratto lombare.
Oltre alle fonti più ovvie, come ad esempio i martelli pneumatici, le vibrazioni possono provenire anche da macchinari o mezzi di trasporto.
La valutazione del rischio costituisce parte integrante del DVR, dev’essere effettuata ogni quattro anni e aggiornata ogni volta che ci siano mutamenti che la rendono obsoleta o i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione.
Per la valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro deve tener conto del livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti in relazione ai valori limite di esposizione e di azione; deve considerare poi eventuali effetti sui lavoratori particolarmente sensibili, come donne in gravidanza, minori, oltre che eventuali effetti indiretti risultanti da interazioni tra le vibrazioni, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; oltre ad eventuali misurazioni compiute ad hoc, può fare riferimento alle informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura; deve valutare l’esistenza di attrezzature alternative che riducano i livelli di esposizione; deve fare in modo di evitare che l’esposizione alle vibrazioni al corpo intero si prolunghi oltre le ore lavorative in locali di cui è comunque responsabile oltre a condizioni lavorative particolari che aggravino il rischio connesso alle vibrazioni, come basse temperature, bagnato, elevata umidità, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; infine deve tener conto delle informazioni raccolte da sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica.